Date: Sat, 08 Jun 1996 01:00:20 +0200 From: Alessio & Christian Subject: gay unions in Pisa (Italy) THE CITY OF PISA WELCOME COMMUNAL LAW ON GAY UNIONS PISA, Italy - Gay community of Pisa welcomed a new territorial law giving homosexuals and heterosexuals equal legal and financial rights in long-term relationships in the territory of Pisa. The motion was presented by some activists of the local gay association, who also followed constantly its (long) iter; today the Pisan City Hall approved the project of communal law at large majority. Pisan gay community is very satisfied of the victory: one of the battle on gay and lesbian rights has won. This is the text of the communal law (in italia, sorry) TESTO DELLA DELIBERA PER L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI A= PPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA NELLA = RIUNIONE DEL 7/6/1996 Art. 1 (compiti del Comune) Il comune tutele la piena dignit=E0 e il carattere di libera scelta dell'un= ione civile e ne promuove il pubblico rispetto. Art. 2 (Istituzione del registro) E' istituito presso il Comune di Pisa un registro delle unioni civili. Il r= egistro =E8 tenuto presso l'Ufficio dell'Anagrafe = della popolazione. Con successivo provvedimento della Giunta Municipale, da assumersi entro tr= enta giorni dalla esecutivit=E0 della presente = delibera, sar=E0 provveduto all'organizzazione del registro ed alla discipl= ina dei procedimenti relativi. Art. 3 (Accesso all'unione civile) Due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, delle quali= almeno una residente nel comune di Pisa, = possono richiedere che venga iscritto sul registro di cui all'art. 1 il lor= o rapporto di unione civile. Art. 4 (Richiesta di registrazione) La richiesta di registrazione viene avanzata all'Ufficio dell'Anagrafe che = la accoglie a condizione che entrambi i = richiedenti siano liberi di stato, cio=E8 celibi o nubili o vedovi o divorz= iati, che siano, da almeno un anno, liberi da = vincoli di unione civile. L'Ufficio richiede agli interessati la documentazione atta a comprovare la = sussistenza dei requisiti prescritti. Art. 5 (Cessazione dell'unione civile) Entrambi i richiedenti l'iscrizione possono dichiarare la cessazione della = medesima rendendo dichiarazione congiunta = all'Ufficiale dell'Anagrafe che la annota sul registro delle unioni civili.= Nel caso che la richiesta sia avanzata da uno solo dei richiedenti, l'Uffic= iale dell'Anagrafe la annoter=E0 sul registro = delle unioni civili e la render=E0 tempestivamente nota all'altro tramite c= omunicazione da effettuarsi con lettera = raccomandata. La richiesta di cessazione dell'unione civile presentata da uno solo dei ri= chiedenti si avr=E0 come mai resa ove i due = richiedenti rendano innanzi all'Ufficiale dell'Anagrafe apposita dichiarazi= one congiunta in tal senso. Art. 6 (Annotazioni e certificazioni) L'Ufficiale dell'Anagrafe effettua le annotazioni o le variazioni conseguen= ti alle dichiarazioni ricevute sul registro = delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato, l'Ufficiale dell'Anagrafe d=E0 atto delle isc= rizioni e delle annotazioni sul registro di cui = all'art. 1. ,